Rimborso anticipato del credito immobiliare: non riducibili i costi indipendenti dalla durata del contratto
I giudici precisano che il consumatore può soltanto esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che dipendono dalla durata del credito

Il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, di una riduzione del costo totale del credito non include le spese indipendenti dalla durata del contratto. Ciò significa che il consumatore può quindi soltanto esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che dipendono dalla durata del credito. Questo il paletto fissato dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame la contestazione proposta da un’associazione dei consumatori in merito ad una clausola standard utilizzata dalla ‘UniCredit Bank Austria’ nei suoi contratti di credito immobiliare e riguardante il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore. Secondo detta clausola, a fronte del rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengono ridotti proporzionalmente, mentre invece le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente. Per i giudici le obiezioni proposte dall’associazione dei consumatori non hanno fondamento, poiché la direttiva comunitaria non osta alla regola applicata in Austria. I giudici sottolineano che il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Tuttavia, per tutelare i consumatori contro comportamenti abusivi, i giudici nazionali devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori indipendentemente dalla durata del contratto non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione. (Sentenza del 9 febbraio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)