Richiesta di cancellazione avanzata verso il titolare del trattamento di dati personali: vanno informati anche gli altri titolari
Allorché vari responsabili del trattamento si fondano su un unico consenso del soggetto, è sufficiente che quest’ultimo, per revocare il proprio consenso, si rivolga ad uno qualunque dei titolari del trattamento

Il titolare del trattamento di dati personali è tenuto ad adottare misure ragionevoli per informare i motori di ricerca in Internet di una richiesta di cancellazione rivoltagli da un soggetto. Allo stesso tempo, il titolare del trattamento di dati personali deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a informare gli altri titolari del trattamento, che gli hanno fornito tali dati o ai quali esso stesso ha trasmesso i dati in questione, della revoca del consenso del soggetto. E allorché vari responsabili del trattamento si fondano su un unico consenso del soggetto, è sufficiente che quest’ultimo, per revocare il proprio consenso, si rivolga ad uno qualunque dei titolari del trattamento. Il caso ha riguardato un fornitore di servizi di telecomunicazioni in Belgio che compila anche elenchi telefonici e servizi di consultazione di elenchi telefonici. Tali elenchi telefonici contengono il nome, l’indirizzo e il numero di telefono degli abbonati dei diversi fornitori di servizi telefonici accessibili al pubblico. Tali dati di contatto sono comunicati alla società dagli operatori, salvo il caso in cui un abbonato abbia espresso la volontà di non comparire negli elenchi telefonici. La società trasmette del pari i dati di contatto da essa ricevuti a un altro fornitore di elenchi telefonici. I giudici sanciscono che per la pubblicazione in un elenco telefonico pubblico dei dati personali di un abbonato è necessario il consenso dell’abbonato debitamente informato e che il consenso si estende a qualsiasi trattamento ulteriore dei dati da parte di imprese terze attive nel mercato dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico e degli elenchi telefonici, sempre che tali trattamenti perseguano lo stesso scopo. Tale consenso richiede una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile del soggetto nella forma di una dichiarazione o di un’azione positiva inequivocabile che renda manifesta la sua accettazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. Un consenso del genere non presuppone, tuttavia, che, alla data in cui è stato prestato, il soggetto sia necessariamente a conoscenza di tutti i fornitori di elenchi telefonici che tratteranno i suoi dati personali. I giudici ricordano anche che gli abbonati devono avere la possibilità di far eliminare i loro dati personali dagli elenchi telefonici. (Sentenza del 27 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)