Revocato l’amministratore carente sul fronte della formazione

L’inosservanza dell’obbligo della formazione iniziale e di quello relativo alla formazione periodica costituisce una grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore

Revocato l’amministratore carente sul fronte della formazione

Va accolta la richiesta della condomina che punta alla revoca dell’amministratore dello stabile poiché privo della formazione iniziale. I giudici osservano che se, secondo il legislatore, la mera omissione della comunicazione dei requisiti professionali è causa di revoca dell’amministratore, a maggior ragione la medesima soluzione si impone nel caso, più grave, della assoluta carenza di tali requisiti, tra cui l’omessa frequenza di un corso iniziale e periodico di formazione. Nel caso preso in esame, peraltro, si è appurato che in un messaggio di posta elettronica invitato alla condomina l’amministratore non aveva negato di essere sprovvisto dei requisiti di formazione iniziale ma aveva sostenuto che la mancata formazione iniziale non potesse comportare la cessazione dell’incarico, e aveva poi precisato di essersi iscritto a un corso di formazione accreditato, senza, però, precisarne i contenuti o l’ente organizzatore. I giudici sottolineano che l’inosservanza dell’obbligo della formazione iniziale e di quello relativo alla formazione periodica costituisce una grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore. (Decreto del 30 giugno 2022 del Tribunale di Brescia)

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