Responsabilità della pubblica amministrazione: risarcimento per il privato che ha visto leso un bene della vita
Spetta però al privato danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare: sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto

La responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, non potendo, infatti, configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo in quanto, da un lato, nel procedimento amministrativo, a differenza del rapporto obbligatorio, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della pubblica amministrazione e l’interesse legittimo del privato, e, dall’altro lato, il rapporto tra le parti non è paritario, ma di supremazia dell’amministrazione. A fronte di questo quadro generale, i giudici precisano che il risarcimento richiesto dal privato può essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere Di conseguenza, spetta al privato danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare: sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria; sul piano soggettivo, l'integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell'amministrazione. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata dai genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne, in particolari condizioni di salute, per il mancato superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. I giudici hanno sancito che, a fronte dell’ampio potere discrezionale riconosciuto per la conduzione dell’esame di Stato dei candidati privatisti ed a fronte della scelta della commissione di non adottare alcun accorgimento specifico in favore del minore, la mancata presentazione dell’alunno alle sedute programmate, interrompendo il nesso di causalità, non consente di ritenere ragionevolmente che una differente modalità d’esame disposta in quel preciso momento storico avrebbe consentito al candidato il raggiungimento dell’obiettivo perseguito. (Sentenza 3094 del 27 marzo 2023 del Consiglio di Stato)