Respinta la richiesta di accesso alla esdebitazione, l’opposizione del debitore è catalogabile come reclamo

Tempi stretti per la presentazione del reclamo, cioè 10 giorni dalla comunicazione del decreto

Respinta la richiesta di accesso alla esdebitazione, l’opposizione del debitore è catalogabile come reclamo

Il mezzo di impugnazione interposto dal debitore avverso il provvedimento avente ad oggetto la richiesta di esdebitazione come debitore incapiente deve essere qualificato come ‘reclamo’, con conseguente applicazione delle disposizioni, previste dal Codice di procedura civile, che stabiliscono, in sostanza, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione, se è dato in confronto di più parti. Il termine di 30 giorni è invece riferito alla sola ipotesi di opposizione da parte dei creditori, i quali, non avendo partecipato alla fase svoltasi nel contraddittorio con il solo debitore richiedente, hanno necessità di un tempo congruo per proporre l’opposizione avanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento. Al contrario, nel caso in cui il giudice rigetti la domanda, la decisione è soggetta unicamente al reclamo da parte del debitore: per quest’ultimo, che è già a conoscenza degli atti, è logicamente sufficiente il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Inammissibile, perciò, l’azione promossa dal debitore che ha impugnato in ritardo il decreto con cui il giudice di primo grado aveva rigettato la sua domanda di accesso alla esdebitazione diretta ed una tantum del debitore incapiente. (Decreto del 14 giugno 2022 del Tribunale di Bologna)  

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