Rastrelliere per le bici sulla rampa di accesso al garage: via libera all’installazione se non rappresentano un ostacolo o un pericolo

Impensabile, peraltro, catalogare come innovazione la collocazione di una rastrelliera portabici sull’area comune di un edificio

Rastrelliere per le bici sulla rampa di accesso al garage: via libera all’installazione se non rappresentano un ostacolo o un pericolo

Via libera alla delibera con cui si stabilisce il posizionamento delle rastrelliere per bici sulla rampa di accesso al garage del condominio se si appura, come nella vicenda presa in esame dai giudici, che tali opere non rappresentano un pericolo né un ostacolo e che esse non causano una limitazione - a livello di luce e di aria - per la proprietà del condòmino che contesta la decisione adottata dall’assemblea. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali hanno anche precisato che è impensabile catalogare come innovazione la collocazione di una rastrelliera portabici sull’area comune di un edificio. Fondamentale però che la rastrelliera non ostacoli il transito, soprattutto se essa è collocata, come in questo specifico caso, sulla rampa d’accesso ai garage e che non riduca la luce e l’aria delle adiacenti proprietà dei condòmini che contestano la delibera adottata dall’assemblea per l’installazione della rastrelliera. I giudici aggiungono poi che l'uso più intenso della rampa, oltre a non intralciare il passaggio e la manovra dei veicoli e a non mutare la destinazione del bene comune, rappresenta un ampliamento ed un miglioramento dei servizi comuni fruibili da tutti i condòmini, attuativi, peraltro, delle prescrizioni regolamentari vigenti nel Comune. (Sentenza del 20 gennaio 2023 del Tribunale di Roma)  

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