‘Radiotaxi 3570’: richiamo dell’Antitrust per la mancata rimozione di clausole mirate a disincentivare la concorrenza

Il riferimento è a clausole che continuano ad avere di per sé un effetto indebito di condizionamento della condotta dei tassisti e di illecita pressione sulla loro libertà negoziale

‘Radiotaxi 3570’: richiamo dell’Antitrust per la mancata rimozione di clausole mirate a disincentivare la concorrenza

Nuova entrata a gamba tesa dell’Antitrust ai danni della cooperativa ‘Radiotaxi 3570’. A quest’ultima viene contestata l’inottemperanza ad un precedente provvedimento, datato 2018, dell’Antitrust, provvedimento con cui era stata accertata l’illiceità di alcune clausole contenute nello statuto e nel regolamento della cooperativa. Per inquadrare meglio la situazione è necessario tenere presente che dal 2018 l’Antitrust ha puntato i riflettori sulla cooperativa ‘Radiotaxi 3570’, sottolineando metaforicamente con la matita rossa alcune clausole, presenti nello statuto e nel regolamento della cooperativa, che impediscono agli associati di destinare una quota della propria capacità produttiva a piattaforme di intermediazione concorrenti della cooperativa per fornire servizi di raccolta e di smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma. Ad oggi ‘Radiotaxi 3570’ non ha eliminato le clausole statutarie di esclusiva, nonostante l’input arrivato dall’Antitrust e confermato nel marzo scorso dal Tar Lazio. In sostanza, la cooperativa si è limitata, rileva l’Antitrust, ad adottare una misura, consistente in un accordo di partnership commerciale con la piattaforma ‘Uber’, misura che non appare idonea ad eliminare l’infrazione in quanto le clausole di non concorrenza illecite, oggetto della diffida, continuano ad essere presenti nello statuto e nel regolamento. Anche perché il provvedimento adottato dall’Antitrust nel 2018 contiene l’obbligo che ‘Radiotaxi 3570’ modifichi lo statuto - mediante una delibera assembleare straordinaria dei soci - per eliminare le clausole di non concorrenza a portata assoluta, clausole che, pertanto, in assenza di questo intervento, continuano ad avere di per sé un effetto indebito di condizionamento della condotta dei tassisti e di illecita pressione sulla loro libertà negoziale. (Provvedimento del 18 luglio 2023 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)  

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