Pubblicità dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche: normativa applicabile anche alla divisione endoesecutiva

La finalità della vendita dei beni non è diversa nel giudizio divisorio o nel processo esecutivo

Pubblicità dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche: normativa applicabile anche alla divisione endoesecutiva

Le norme che disciplinano la pubblicità dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche si applicano anche alla divisione endoesecutiva. A dare solidità a questa visione vi sono diverse concrete ragioni. Innanzitutto, vi sono ragioni testuali, chiariscono i giudici, alla luce del rinvio sistematico, contenuto nel paletto normativo relativo alla vendita di immobili, alle norme del Codice di rito relative alla vendita dell’immobile, posto che la finalità della vendita dei beni non è diversa nel giudizio divisorio o nel processo esecutivo. Vi sono poi ragioni di coerenza sistematica, poiché sarebbe contraddittorio, osservano i giudici, prevedere forme di pubblicità distinte a seconda che la vendita avvenga in ambiente esecutivo o divisionale, anche in quanto, in tale ultimo caso, si liquida anche il diritto colpito dal pignoramento, e cioè si pone in essere un’attività che, in mancanza di uno strumento processuale ad hoc, si sarebbe dovuta svolgere in sede di esecuzione forzata. Infine, vi sono ragioni legate alle finalità perseguite attraverso la istituzione del portale delle vendite pubbliche, coincidenti, per quanto di interesse, con la massimizzazione, in termini di visibilità, delle vendite giudiziarie. (Sentenza del 28 luglio 2022 del Tribunale di Verona)

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