Provvigione per il mediatore immobiliare: non basta il mettere in relazione le parti che poi concludono l’affare

In sostanza, la messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l’affare sia concluso per effetto dell’intervento del mediatore

Provvigione per il mediatore immobiliare: non basta il mettere in relazione le parti che poi concludono l’affare

Per ottenere il riconoscimento della provvigione è necessario che la conclusione dell’affare immobiliare sia effetto causato adeguatamente dall’intervento del mediatore. Di conseguenza, il semplice mettere in relazione delle parti tra di loro non è sufficiente, di per sé, a conferire all’intervento del mediatore l’indispensabile carattere di adeguatezza. Allo stesso tempo, però, l’intervento di un secondo mediatore non è comunque sufficiente, di per sé, a privare ex post l’opera del primo mediatore della prerogativa dell’adeguatezza, sempre nell’ottica del riconoscimento della provvigione. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a rispondere, alla luce del caso da loro preso in esame, alla seguente domanda: al fine di considerare che la conclusione dell’affare sia l’effetto dell’intervento del mediatore, è sufficiente o meno che quest’ultimo abbia messo in relazione le parti e così abbia posto l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto? Chiara la risposta dei magistrati, i quali ribadiscono che la messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l’affare sia concluso per effetto dell’intervento del mediatore. (Sentenza 3165 del 2 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)  

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