Proposta di concordato preventivo in continuità aziendale: omologazione possibile nonostante l’opposizione dei creditori
Fondamentale però rispettare i quattro requisiti stabiliti dal Codice della crisi d’impresa

A fronte di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, il giudice può, pur in mancanza di approvazione dei creditori, omologare comunque lo strumento. Ciò però solo se venga appurata la presenza congiunta delle quattro condizioni fissate dal Codice della crisi d’impresa, ossia il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, il valore eccedente quello di liquidazione deve essere distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, nessun creditore deve ricevere più del proprio credito, e, infine, la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta deve essere approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Questa l’unica strada alternativa percorribile, poiché, Codice della crisi d’impresa alla mano, per l’approvazione della proposta di concordato preventivo in continuità è necessario, di regola, il voto favorevole di tutte le classi i creditori. (Sentenza dell’11 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo)