Procedura di liquidazione giudiziale: prededuzione per il credito del professionista che assiste il debitore

Irragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo

Procedura di liquidazione giudiziale: prededuzione per il credito del professionista che assiste il debitore

Nel contesto di una procedura di liquidazione giudiziale è assistito da prededuzione, senza il limite del 75 per cento, il credito del professionista che assiste il debitore nella presentazione in proprio della domanda di liquidazione. In premessa, i giudici ricordano che il ‘Codice della crisi d’impresa’ attribuisce carattere prededucibile, tra l’altro, ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti o della presentazione della domanda di concordato preventivo, nei limiti del 75 per cento del credito e a condizione che l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologato o il concordato preventivo sia aperto. Essi aggiungono poi che anche in tema di liquidazione controllata il ‘Codice della crisi d’impresa’ riconosce la prededucibilità ai crediti professionali sorti in funzione della procedura, peraltro senza l’indicazione di limiti quanto alla misura del loro soddisfacimento. Le due ipotesi condividono la medesima ratio, da individuare nella volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi d’impresa attraverso uno dei diversi strumenti messi a disposizione dal legislatore, assicurando ai professionisti, che a vario titolo abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda, di vedere riconosciute con un maggior grado di certezza le proprie ragioni di credito. I giudici osservano poi che anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l’imprenditore può attingere per risolvere il proprio stato di crisi, in specie nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale. E, quindi, non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo, perché tale determinazione è il risultato di un’attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide, a prescindere dall’esito finale che non può essere con certezza conosciuto al momento dell’accettazione dell’incarico. Di conseguenza, deve essere riconosciuto carattere prededucibile anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio. (Decreto del 2 maggio 2023 del Tribunale di Modena)

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