Procedura di liquidazione del patrimonio: incluse nell’attivo anche le somme percepite dal debitore a titolo di riscatto della polizza vita
Nessuna tutela per le somme corrisposte dall’assicuratore a vantaggio del beneficiario debitore che ha riscattato il capitale, poiché, una volta che è venuta meno la polizza, cessa anche qualunque funzione previdenziale

A fronte di una procedura di liquidazione del patrimonio, rientrano nell’attivo anche le somme percepite dal debitore a titolo di riscatto della ‘polizza vita’. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, viene segnalato che, a seguito della scadenza naturale di una ‘polizza vita’, la debitrice ha ricevuto l’importo di 13.500 euro a titolo di liquidazione del capitale maturato in relazione alla polizza. A fronte di questo dato di fatto, la liquidatrice conclude per l’esclusione della somma corrisposta dall’assicuratore alla debitrice dall’attivo della procedura. Di parere diverso sono i giudici, i quali sanciscono che la somma corrisposta alla debitrice dall’assicuratore non può essere sottratta dall’attivo della procedura e va considerata nel programma di liquidazione. Per fare chiarezza i giudici riconoscono che la fattispecie negoziale della assicurazione sulla vita, come quella in esame, soggiace al disposto normativo che esclude l’assoggettabilità a procedura esecutiva o cautelare delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario. Tuttavia, tale disposizione, aggiungono i giudici, non si attaglia al caso specifico, poiché essa concerne (e tutela), in sostanza, le somme dovute dall’assicuratore e progressivamente accantonate dall’assicurata nella vigenza contrattuale, onde garantire una rendita specifica in caso di vita o morte ai beneficiari. Non vi rientrano, invece, le somme corrisposte dall’assicuratore a vantaggio della beneficiaria-debitrice che ha riscattato il capitale, proprio come in questo caso, poiché, una volta che è venuta meno la polizza (per l’esercizio del diritto di recesso o per la mancata richiesta di differimento automatico della scadenza), cessa anche qualunque funzione previdenziale. Peraltro, la corresponsione della somma capitale comporta la confusione col patrimonio della debitrice, sicché diventa impossibile separare in concreto (oltreché per la stessa natura fungibile del denaro) i due patrimoni confusi. (Ordinanza del 3 aprile 2023 del Tribunale di Treviso)