Procedura di liquidazione controllata: la banca può proseguire l’esecuzione sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari
Decisivo il riferimento alla norma secondo cui dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

In materia di azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari, va riconosciuta la possibilità per la banca di iniziare e proseguire l’esecuzione, pur in pendenza di una procedura di liquidazione controllata. Chiara la questione sul tavolo dei giudici: se alla liquidazione controllata si applichi la norma secondo cui l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, e, in caso positivo, se la creditrice possa avvalersi del privilegio processuale. Dai giudici arriva una risposta positiva, poiché il ‘Codice della crisi d’impresa’ rinvia, nel regolare gli effetti dell’apertura della liquidazione controllata, alla norma secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. (Ordinanza del 12 aprile 2023 del Tribunale di Brescia)