Procedura di liquidazione controllata: il debitore può comunque utilizzare la propria vettura

Decisiva però la constatazione che il veicolo sia indispensabile per lui per portare avanti l’attività lavorativa

Procedura di liquidazione controllata: il debitore può comunque utilizzare la propria vettura

A fronte di una richiesta di apertura della procedura di liquidazione controllata, è possibile consentire al debitore l’utilizzo della vettura di sua proprietà se per lui indispensabile per portare avanti l’attività lavorativa. In prima battuta, i giudici, ritrovatici a valutare l’ipotesi di una liquidazione controllata, hanno chiarito che non può essere accolta la richiesta di fissazione della durata massima della procedura, non essendovi alcuna previsione normativa in tal senso. Altro fronte è, poi, quello relativo alla richiesta avanzata dal debitore di essere autorizzato ad utilizzare l’autovettura di sua proprietà in quanto funzionale all’esercizio della propria attività lavorativa, fonte di reddito per la procedura. Su quest’ultimo punto i giudici osservano che il soggetto risulta versare in stato di sovraindebitamento e non appare assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o per quello d’insolvenza, presentando una situazione debitoria che ammonta a oltre 106.000 euro, con rata media mensile di 748 euro, a fronte di un reddito mensile di quasi 1.800 euro , di cui 1.200 euro da corrispondere alla moglie separata ed alla figlia minorenne. A fronte di questi numeri, il debitore risulta titolare solo di un bene mobile registrato, ossia un’autovettura e può, sanciscono i giudici, utilizzarlo in quanto funzionale all’esercizio dell’attività lavorativa che è unica sua fonte di reddito per la procedura. (Sentenza del 7 aprile 2023 del Tribunale di Napoli)

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