Procedura di liquidazione controllata: confermato il liquidatore anche se non è iscritto all’albo nazionale

Respinta l’istanza di rinuncia all’incarico di liquidatore presentata dal gestore della crisi nominata dal referente dell’organismo di composizione della crisi, rinuncia legata alla rappresentata mancata iscrizione all’albo creato dal ‘Codice della crisi d’impresa’

Procedura di liquidazione controllata: confermato il liquidatore anche se non è iscritto all’albo nazionale

Nella procedura di liquidazione controllata, il Tribunale può nominare come liquidatore il professionista individuato dal referente dell'organismo di composizione della crisi che ha gestito la fase anteriore all’apertura della liquidazione, anche se non è iscritto all'albo nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’. Nel caso specifico i giudici hanno respinto l’istanza di rinuncia all’incarico di liquidatore presentata dal gestore della crisi nominata dal referente dell’organismo di composizione della crisi, rinuncia legata alla rappresentata mancata iscrizione all’albo creato dal ‘Codice della crisi d’impresa’. I giudici chiariscono che nell’espressione “le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”, contenuta nel ‘Codice della crisi d’impresa’, il riferimento alla figura del liquidatore, che va scelto nell’albo nazionale, non riguarda il gestore della liquidazione controllata, ma è una specificazione della figura del commissario (cioè, tra le virgole: “commissario giudiziale o liquidatore”), quindi il commissario liquidatore che svolge le sue funzioni nell’ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione di beni), e non qualunque liquidatore. (Ordinanza dell’8 giugno 2023 del Tribunale di Vicenza)

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