Prestazioni solo socio-assistenziali della struttura privata all’anziano: il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti
Nessuna limitazione a causa della disciplina del Servizio sanitario nazionale che assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria

Qualora una struttura privata eroghi, in favore di anziani, prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti. Ciò perché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale, sancito dal Codice Civile, non può essere individuata nella disciplina del ‘Servizio sanitario nazionale’ laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della pubblica amministrazione. Su questo fronte i giudici precisano che la disciplina del ‘Servizio sanitario nazionale’ concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie pure o inscindibili con quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, sia o meno autosufficiente, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal ‘Servizio sanitario nazionale’ , in quanto la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali. I giudici aggiungono poi una precisazione: ai fini della obbligazione di compartecipazione alla spesa in capo al paziente - nel caso specifico, malato di Alzheimer - non rileva che il piano terapeutico di elevata integrazione coi profili assistenziali sia stato concordato, o attuato, poiché ciò che rileva è che esso, per l'assistenza di quel singolo paziente, fosse necessario per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure. (Ordinanza 2038 del 24 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)