Preliminare valido anche vi è accordo tra le parti solo su elementi essenziali
Non necessaria, invece, la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto

Per riconoscere validità a un contratto preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente, invece, l’accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l’atto scritto, come per il definitivo, è sufficiente, chiariscono i giudici, che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché l’intervenuta convergenza delle volontà sia, anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile. Nel caso preso in esame i giudici hanno ritenuto rilevanti ai fini della individuazione del bene gli estremi indicati nel contratto, risultando la porzione di fondo da trasferire identificata nella planimetria allegata alla perizia giurata del geometra. (Ordinanza 20099 del 22 giugno 2022 della Corte di Cassazione)