Preliminare per la cessione di un immobile: legittima la clausola che riconosce al venditore la facoltà di recedere se non è arrivato il permesso di costruire
Respinta la tesi proposta dal compratore e mirata a vedere catalogata tale clausola come vessatoria

Esclusa la natura vessatoria della clausola, inserita nel contratto preliminare relativo alla cessione di un immobile, che prevede, a favore della società venditrice che ha predisposto il testo contrattuale, la specifica facoltà di recedere dal contratto nel caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro uno specifico termine nonché la rinuncia del compratore ad agire nei confronti del promittente venditore a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata vendita dell’immobile. Illogico parlare di clausola vessatoria non solo con riferimento alla ipotizzata previsione di un recesso, che, osservano i giudici, in realtà non è prospettato nella clausola oggetto del processo – poiché la previsione contrattuale subordina lo scioglimento del negozio alla mancata verificazione di un determinato evento ad una certa data –, ma anche con riferimento all’esclusione del diritto al risarcimento dei danni in favore del promissario acquirente ove il preliminare venga sciolto per il mancato avveramento dell’evento futuro e incerto entro una specifica data, appunto perché tale precisazione costituiva un mero corollario dello scioglimento del negozio all’esito del mancato avveramento dell’evento. (Ordinanza 24318 del 5 agosto 2022 della Cassazione)