Post incidente e danni al veicolo: nell’ottica del risarcimento per equivalente è necessario verificare l’eccessiva onerosità

Non ci si può basare soltanto sull’entità dei costi, ma si deve anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno un arricchimento per il danneggiato

Post incidente e danni al veicolo: nell’ottica del risarcimento per equivalente è necessario verificare l’eccessiva onerosità

Il Codice Civile prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. Ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, come nella vicenda presa in esame dai giudici, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato, ovvero nella differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell’incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l’incidente, con l’aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato. Le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata. Quanto all’eccessiva onerosità, essa è ricorrente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finisce per costituire un arricchimento del danneggiato. Tirando le somme, i giudici fissano il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento del risarcimento per equivalente, la verifica di eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma deve anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno un arricchimento per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato. (Ordinanza 10686 del 20 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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