Porta sul muro perimetrale dello stabile: stop se realizza la comunicazione con un altro stabile
Consentito l’uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali dell’edificio, da parte del singolo condòmino per trarne una maggiore utilità ma solo in relazione all’unità immobiliare inclusa nello stabile e non con riferimento a proprietà situate al di fuori dello stabile

Illegittima l’apertura di una porta – consistita, nella vicenda presa in esame dai giudici, nella trasformazione di una precedente finestra – nel muro perimetrale dello stabile da parte del condòmino se idonea a realizzare una comunicazione con un altro stabile contiguo in cui ha un’altra sua proprietà. Ciò perché così si sottopone il muro comune ad un uso anomalo, in funzione di bisogni di un bene con cui non è legato ad alcun rapporto di accessorietà, e si viene a gravare il muro stesso, unitamente al suolo e alle fondazioni, con l’imposizione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. Decisivo il richiamo al Codice Civile, laddove esso consente l’uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali dell’edificio, da parte del singolo condòmino per trarne una maggiore utilità ma solo in relazione all’unità immobiliare inclusa nello stabile e non con riferimento a proprietà situate al di fuori dello stabile. Peraltro, non è possibile ipotizzare, precisano i giudici, la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l’unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di tale proprietà, poiché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria, così da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio della cosa principale, mentre il muro perimetrale di un edificio è oggetto di proprietà comune. (Ordinanza 22541 del 18 luglio 2022 della Corte di Cassazione)