Pignoramento contro il Condominio; chiarimenti sui destinatari della notifica del titolo esecutivo
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell’opponente stesso fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell’ulteriore svolgimento della azione esecutiva

Chiarimenti importanti sui possibili destinatari della notifica del titolo esecutivo in caso di pignoramento contro il Condominio. I giudici precisano che l’obbligo di preventiva notificazione del titolo esecutivo non può essere escluso in tutte quelle ipotesi in cui la notificazione del precetto venga eseguita nei confronti di soggetti che, sebbene individuati come obbligati solo in via solidale con il debitore indicato nel titolo esecutivo, possono essere destinatari dell’azione esecutiva. In questa ottica, però, va tenuto presente che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell’opponente stesso fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell’ulteriore svolgimento della azione esecutiva. In primo grado l’opposizione è stata accolta, e perciò è stata dichiarata la nullità del precetto notificato dal creditore, ritenendolo valido solamente con riferimento alla notificazione fatta al Condominio. Identica posizione hanno assunto i giudici di secondo grado, precisando, però, che spetta a chi fa opposizione all’esecuzione dimostrare il difetto di notifica. (Sentenza del 25 agosto 2022 della Corte d’Appello di Roma)