Pignoramenti in successione: legittima la loro riunione
Secondo i giudici tale provvedimento non fa venir meno l’interdipendenza dei pignoramenti e non può che giovare ai pignoramenti riuniti

Il giudice è tenuto a procedere alla riunione di ogni pignoramento successivamente iscritto rispetto a quello originario che ha dato il ‘la’ alla procedura esecutiva in corso. I giudici chiariscono che la riunione non fa venir meno l’interdipendenza dei pignoramenti e non può che giovare ai pignoramenti riuniti. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici fissano alcuni principi di diritto. Innanzitutto, qualora il secondo pignoramento sia iscritto anteriormente all’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita, il medesimo deve essere riunito al pignoramento precedentemente iscritto. In secondo luogo, qualora l’esecuzione anteriormente iscritta sia in fase di conversione del pignoramento, il debitore, successivamente alla riunione, potrà chiedere di convertire anche il credito azionato nella procedura riunita ma, stante il principio dell’interdipendenza dei pignoramenti, con esecuzione non a seguito del termine della prima conversione ma autonoma e parallela (in concreto il debitore dovrà dare esecuzione a due procedimenti di conversione interdipendenti e contestuali). Nel caso, poi, il debitore non ritenga di domandare la conversione, la procedura riunita potrà continuare autonomamente fino alla vendita del compendio pignorato. In questo al caso la vendita comporterà la risoluzione della procedura di conversione in corso ed i creditori tutti concorreranno sul ricavato secondo i propri crediti e relative cause di prelazione. Infine, qualora il secondo pignoramento sia iscritto successivamente all’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita il medesimo deve essere riunito al pignoramento precedente iscritto ed il creditore successivo pignorante assumerà la qualità di intervenuto tardivo. (Ordinanza del 15 febbraio 2023 del Tribunale di Genova)