Permesso di costruire in sanatoria ai condomini: illegittimo il diniego del Comune

L’eventuale opposizione del Condominio alla realizzazione di un intervento che interessi un’unità immobiliare di proprietà esclusiva non può di per sé costituire motivo legittimo per negare un titolo edilizio al Condomino che lo ha richiesto

Permesso di costruire in sanatoria ai condomini: illegittimo il diniego del Comune

Stop dei giudici al Comune che nega il permesso di costruire in sanatoria a due condomini intenzionati realizzare alcune opere di copertura, in struttura lignea, delle terrazze dell’appartamento di loro proprietà. Nel caso preso in esame dai giudici il Comune ha respinto la domanda ritenendo che l’intervento, per entità – la superficie coperta era pari complessivamente a circa 52 metri quadrati e corrispondeva a quasi il 50% della superficie utile dell’alloggio – incidesse significativamente sui prospetti del caseggiato, aumentandone peraltro l’altezza e modificando così la sagoma della palazzina. Inoltre, secondo il Comune, la legittimazione a chiedere il titolo edilizio – anche in sanatoria – spettava all’intero stabile e non ai singoli condomini in quanto la trasformazione edilizia non aveva inciso solo sulle terrazze di proprietà, bensì sull’originaria architettura e sul decoro del Condominio, il quale non aveva autorizzato le opere, mentre altri condomini, anche attraverso l’amministratore, avevano reso noto il loro dissenso. I giudici chiariscono che ogni singolo condomino ha la facoltà di eseguire opere che, ancorché incidenti su parti comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, con la conseguenza che solo il singolo condomino può essere considerato come soggetto avente titolo per ottenere, a nome proprio, l’autorizzazione relativa a tali opere, senza necessità di conseguire la previa approvazione dell’assemblea condominiale. Peraltro, non si può ignorare, aggiungono i giudici, che la disciplina dettata dal Testo unico dell’edilizia richiede che, ai fini del rilascio del titolo, l’amministrazione comunale sia chiamata esclusivamente a verificare la conformità dell’intervento alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, senza essere tenuta a valutare ulteriori profili, quali quelli condominiali. Di conseguenza, l’eventuale opposizione del condominio (o meglio, dei singoli condomini) alla realizzazione di un intervento che interessi un’unità immobiliare di proprietà esclusiva non può di per sé costituire motivo legittimo per negare un titolo edilizio al condomino che lo ha richiesto. (Sentenza 8456 del 22 giugno 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

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