Per salvare il fondo patrimoniale il soggetto deve dimostrare che il debito venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia
I giudici precisano che i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia

A fronte dell’esistenza di un fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente e ad iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore e, infine, che il suo debito venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Su quest’ultimo punto i giudici si soffermano per chiarire che la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto - nello specifico, una fideiussione prestata in favore di una società - in sé e per sé considerata. In questa prospettiva, quindi, i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi, precisano i giudici. Restano escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. (Sentenza del 7 aprile 2023 del Tribunale di Rieti)