Passo carrabile operativo per trent’anni, illegittima la revoca motivata con l’opposizione del Condominio

I giudici sottolineano che il Condominio ha tollerato per un lunghissimo lasso di tempo non ha fatto alcuna opposizione all’esistenza del passo carrabile

Passo carrabile operativo per trent’anni, illegittima la revoca motivata con l’opposizione del Condominio

Illegittima la revoca del passo carrabile, autorizzato quasi trent’anni prima, richiamando la mancanza dell’assenso dell’assemblea condominiale all’apertura del passo, da un lato, e la richiesta del Condominio di annullare l’autorizzazione già rilasciata. Il caso riguarda un Condomino che, essendo proprietario di tre unità immobiliari ubicate al piano terra di un caseggiato e destinate ad officina, ha ottenuto nel 1987 dal Comune l’autorizzazione all’apertura di un passo carrabile – con utilizzo di area oggettivamente condominiale – servente la sua attività commerciale, e che trent’anni dopo si è visto revocare dal Comune l’autorizzazione all’apertura del passo carrabile. Il provvedimento dell’ente locale è fondato sulla mancanza dell’assenso dell’assemblea condominiale all’apertura del ‘passo’ già autorizzato e sulla richiesta del condominio di annullare l’autorizzazione già rilasciata. I giudici danno ragione al titolare dell’officina e sottolineano che l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio presuppone, unitamente al riscontro dell’originaria legittimità dell’atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione ad un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità del titolo. E tale principio vale tanto più, aggiungono i giudici, quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale, come in questa vicenda. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici rilevano che il Condominio ha tollerato per un lunghissimo lasso di tempo l’esercizio dell’officina meccanica e non ha fatto alcuna opposizione all’esistenza del passo carrabile, e aggiungono che, comunque, l’aspetto condominiale assume un valore del tutto marginale, anche perché il condominio può far valere le sue ragioni in altra sede giudiziaria. (Sentenza 2386 del 16 settembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Campania)

News più recenti

Mostra di più...