Parla al cellulare mentre è alla guida: il verbale è sufficiente per legittimare la multa

Decisiva l’applicazione del principio secondo cui il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale

Parla al cellulare mentre è alla guida: il verbale è sufficiente per legittimare la multa

Utilizza lo smartphone mentre è alla guida: il verbale è sufficiente a legittimare la multa Inutile l’opposizione proposta dall’automobilista multato. Inutile la sottolineatura relativa a una cattiva interpretazione dei fatti da parte degli agenti della Polizia Locale. Per mettere in discussione il verbale è necessario fare ricorso al procedimento di querela di falso. Fondamentale, sia per la Prefettura che per i giudici, è l’attribuzione, al verbale della Polizia Locale, della efficacia di piena prova, fino a querela di falso. Respinta la tesi proposta dal legale dell’automobilista multato, tesi secondo cui l’utilizzo del cellulare da parte del conducente ha costituito oggetto di una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, anche perché il conducente ha ripetutamente raccontato di aver maneggiato – prima di essere fermato dalla Polizia Locale – non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole. Alle osservazioni proposte dal legale, però, i giudici hanno replicato in modo chiaro, ribadendo che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale. E, quindi, eventuali contestazioni relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale vanno svolte nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla tutela della certezza dell’attività amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale. (Ordinanza 6108 dell’1 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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