Omologazione della proposta di concordato se è soddisfacente anche per il Fisco che si è opposto
Necessario accertare che la proposta concordataria di soddisfacimento del Fisco risulti favorevole rispetto all’alternativa liquidatoria

Via libera all’omologazione forzata della proposta di concordato, nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate in veste di creditrice, se si accerta che la proposta concordataria di soddisfacimento del Fisco risulti favorevole rispetto all’alternativa liquidatoria. In premessa, per ciò che concerne l’approvazione del concordato, i giudici annotano che, all’esito delle operazioni di voto, il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate è risultato determinante, in quanto, in caso di suo voto favorevole, si sarebbe ottenuta sia la maggioranza delle classi, sia dei creditori, con un consenso pari al 55,7 per cento dei crediti ammessi al voto. Decisivo, poi, è però la valutazione comparativa con la liquidazione giudiziale. A questo proposito, i giudici, alla luce del contenuto dalla relazione del professionista e di quanto esposto dal commissario giudiziale, ritengono che la proposta concordataria di soddisfacimento dell’Agenzia delle Entrate risulti favorevole rispetto all’alternativa liquidatoria. Ciò perché, in caso di apertura della liquidazione, l’attivo ripartibile tra i creditori deriverebbe esclusivamente dall’utilizzo delle disponibilità liquide, dall’incasso dei crediti, e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, venendo invece meno, rispetto all’ipotesi concordataria, i flussi ricavabili dalla continuità e l’apporto della finanza esterna. Peraltro, l’attestatore e il commissario hanno confermato che la cessazione dell’attività comporterebbe costi per lo smaltimento dei rifiuti contenuti negli impianti, a prescindere dal loro ammontare, e i costi prededucibili di smaltimento dei rifiuti andrebbero ad erodere l’attivo ripartibile tra i creditori solo in caso di liquidazione dell’azienda e non anche in caso di continuità dell’attività produttiva. Di conseguenza, ai fini della decisione sulla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, risulta addirittura superfluo, secondo i giudici, valutare se i ricavi attesi dalla continuità nella misura indicata nel piano risultino credibili. (Decreto del 21 marzo 2023 del Tribunale di Torino)