Omessa segnalazione della malformazione del bambino: risarcimento ampio per i genitori

Vanno considerati i danni costituiti dalla perdita della possibilità di optare per l’interruzione della gravidanza, ma anche dall’impossibilità di assumere una serie di altre scelte finalizzate a prepararsi ad affrontare l’evento temuto, cioè la nascita del bambino affetto dalla malformazione

Omessa segnalazione della malformazione del bambino: risarcimento ampio per i genitori

A fronte della accertata omessa segnalazione, durante la gravidanza, della malformazione del bambino, è legittima la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori e relativa ai danni loro derivanti dalla violazione dell’obbligo di corretta e tempestiva informazione sulle risultanze dell’ecografia, nonché dalla lesione del diritto della donna all’autodeterminazione, con relativa ripercussione negativa sulla persona dell’uomo. I giudici ribadiscono l’autonoma rilevanza, ai fini della eventuale responsabilità risarcitoria del medico, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente. In sostanza, la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danno: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute. Ciò è a dirsi nell’ottica della legittima pretesa per il paziente di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza. Tali principi possono ritenersi in astratto applicabili anche quando l’omessa diagnosi non riguarda una patologia ad esito infausto, bensì, come nel caso preso in esame dai giudici, una malformazione del feto. In questo caso, difatti, i danni risarcibili potrebbero consistere nella perdita della possibilità di optare per l’interruzione della gravidanza, ma anche nell’impossibilità di assumere una serie di altre scelte finalizzate a prepararsi ad affrontare l’evento temuto (la nascita del bambino affetto dalla malformazione), come ad esempio il ricorso per tempo ad una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile alle future esigenze di cura del figlio. (Sentenza 2798 del 31 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)

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