Omessa installazione di un guard-rail: Comune colpevole per l’auto che esce di strada e finisce contro un traliccio
All’ente locale viene addebitato di non aver dotato di adeguata protezione la strada e di non aver segnalato o eliminato una situazione di pericolo che andava protetta da un adeguato guard-rail

Colpevole il Comune per il drammatico incidente stradale che ha visto una vettura uscire di strada, a causa della presenza di ghiaccio, e finire contro un traliccio della ferrovia. I giudici sottolineano che l’ente locale avrebbe dovuto provvedere alla installazione di un guard-rail che impedisse l’uscita di strada e la collisione col traliccio, e traggono la conclusione che il Comune è da considerare in colpa per non aver dotato di adeguata protezione la strada e per non aver segnalato o eliminato una situazione di pericolo che andava protetta da un adeguato guard-rail.
Nel caso specifico si è proceduto a verificare in concreto la pericolosità del tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente e si è rilevato che la presenza del traliccio ferroviario, posto a poca distanza dalla carreggiata, integrava una delle ipotesi per cui la normativa prevede l'apposizione di una barriera di sicurezza. I giudici aggiungono poi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato, come nel caso preso in esame, non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che l'incidente sia originato dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Tirando le somme, ove sia dedotta la responsabilità del custode - il Comune, in questo caso - per un incidente stradale in corrispondenza di una situazione di pericolo stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto nell’ottica del danno cagionato da cosa in custodia e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (condotta che potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (Ordinanza 5116 del 17 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)