Nullo il contratto stipulato per effetto del reato di estorsione
I giudici sottolineano che il contratto frutto di una condotta estorsiva è contrario all’ordine pubblico e costituisce il profitto del reato, così assumendo un chiaro connotato di illiceità

Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità – come previsto dal Codice Civile –, nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l’inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull’annullabilità dei contratti. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso riguardante un uomo condannato, in sede penale, a 5 anni di reclusione per il delitto di estorsione ai danni dei titolari di una società di costruzioni. E proprio nel corso del procedimento penale si è accertato che l’uomo con la condotta estorsiva tenuta ha acquisito in proprietà un immobile – una villetta – e ha ottenuto effetti cambiari per un totale di euro 204.500 euro a fronte di un prestito originario di 153.000 euro, sempre in danno dei titolari della società di costruzioni. Logica, quindi, spiegano i giudici, la nullità del contratto frutto di una condotta estorsiva, poiché esso viola norme imperative, è contrario all’ordine pubblico e costituisce il profitto del reato, così assumendo un chiaro connotato di illiceità. (Ordinanza 17568 del 31 maggio 2022 della Corte di Cassazione)