Nulla la nomina del facente funzioni come amministratore

Decisiva l’assenza dei requisiti professionali previsti dalla legge

Nulla la nomina del facente funzioni come amministratore

Nulla la delibera assunta dall’assemblea se l’amministratore è stato nominato in modo illegittimo, non possedendo egli i requisiti professionali previsti dalla legge. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, l'assemblea non aveva nominato un amministratore, bensì, come osservato dal condominio, un semplice facente funzioni. Questo dettaglio, ossia la nomina di un facente funzioni e non di un amministratore vero e proprio, non rende inapplicabili, secondo i giudici, i paletti relativi alle fondamentali caratteristiche dell’amministratore. Anzi, i giudici ritengono censurabile il tentativo dell'assemblea di ricorrere all'escamotage del facente funzioni solo per dribblare i requisiti professionali di cui il nominato (che ha svolto tutti i compiti che la legge riserva all'amministratore) non è mai stato in possesso. Decisivo il richiamo all’inequivocabile dettato legislativo, che ha voluto riservare la complessa professione di amministratore a soggetti realmente qualificati ed aggiornati, a tutto vantaggio delle collettività condominiali. I giudici precisano poi che l'amministratore non può essere confuso con il facente funzioni, ossia un mandatario che opera all'interno di caseggiati minori a cui l'assemblea condominiale può conferire l'incarico di compiere uno o più affari determinati. (Sentenza de 16 febbraio 2023 del Tribunale di Bergamo)  

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