Nulla la delibera che approva il riparto delle spese per alcuni lavori ma include anche beni di proprietà privata

Il riparto preventivo della gestione dei lavori risultava indicare, fra le voci di composizione, anche quella relativa alle spese per opere private

Nulla la delibera che approva il riparto delle spese per alcuni lavori ma include anche beni di proprietà privata

Il potere deliberativo dell’assemblea condominiale incontra un limite invalicabile rappresentato dai diritti dei proprietari sulle unità immobiliari di cui sono titolari esclusivi. Logico, quindi, ritenere nulla la delibera che ha approvato il riparto preventivo per la gestione di alcuni lavori ma ha anche incluso alcuni beni di proprietà privata. Il caso preso in esame dai giudici riguarda l’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il recupero di quote non pagate dal singolo condomino. Nello specifico, il condòmino che contesta il decreto ingiuntivo sostiene vi sia stata, da parte della delibera assembleare, l’incisione sui diritti individuali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, con conseguente configurazione dell’invalidità della delibera, almeno limitatamente alla parte riguardante l’approvazione del bilancio della gestione lavori delle facciate e dei balconi. I giudici ritengono fondate le contestazioni mosse dal condòmino, poiché è emerso che il riparto preventivo della gestione dei lavori risultava indicare, fra le voci di composizione, anche quella relativa alle spese per opere private, così dovendosi ritenere approvato, nelle delibere poste a fondamento della domanda in sede monitoria, un riparto riguardante anche beni di proprietà privata dei singoli condòmini, e su cui il condòmino, che si è opposto al decreto ingiuntivo, non aveva espresso il proprio voto favorevole. (Sentenza del 19 luglio 2022 del Tribunale di Roma)

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