Niente videoconferenza, l’amministratore temporeggia sulla convocazione dell’assemblea: niente revoca

La scelta di prendere tempo, a fronte di palesi difficoltà, non è reputabile come grave

Niente videoconferenza, l’amministratore temporeggia sulla convocazione dell’assemblea: niente revoca

Impensabile ottenere la revoca dell’amministratore condominiale solo perché ha temporeggiato nella convocazione dell’assemblea, preferendo evitare il ricorso alla videoconferenza e optando per la tradizionale riunione in presenza. I giudici ricordano che la possibilità di convocare l’assemblea a mezzo di videoconferenza, a seguito della pandemia, è divenuta effettiva, normativa alla mano, soltanto dopo la metà di ottobre del 2020. In particolare, la normativa, pur stabilendo che esiste in astratto la possibilità delle riunioni condominiali in videoconferenza, non contiene indicazioni circa le modalità attraverso cui raccogliere il consenso unanime o maggioritario dei condòmini, essendo, peraltro, persino poco agevole comprendere, volta per volta, quale tipo di consenso (all’unanimità o a maggioranza) sia necessario. Di conseguenza, in presenza di tali difficoltà, la scelta dell’amministratore di temporeggiare per convocare l’assemblea in presenza non è di per sé grave, precisano i giudici, corrispondendo ad un atteggiamento precauzionale che, in questo caso specifico, in concreto non si è tradotto in una gestione poco trasparente e non ha arrecato alcun danno al Condominio. Respinta, perciò, l’istanza avanzata da un condomino e mirata alla rimozione giudiziale dell’amministratore dello stabile. (Decreto del 21 ottobre 2022 del Tribunale di Palermo)

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