Niente ristrutturazione dei debiti per il consumatore in crisi a causa del bilancio negativo dell’attività portata avanti per un decennio
I giudici chiariscono che il debitore è abilitato alla formulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo ove tutti i debiti abbiano origine consumeristica

Non ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dal soggetto preda di uno stato di sovraindebitamento derivante essenzialmente dalla pregressa decennale attività di impresa ormai conclusa - nello specifico, la deficitaria gestione di una ricevitoria - da cui è derivata una esposizione debitoria complessiva di oltre 400.000 euro, a fronte di attuali entrate mensili pari a circa 800 euro al mese, derivanti dal mero percepimento di indennità di disoccupazione. I giudici chiariscono che il debitore è abilitato alla formulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo ove tutti i debiti abbiano origine consumeristica. Ciò alla luce di quanto stabilito dal ‘Codice della crisi d’impresa’, laddove definisce consumatore colui che agisce nel presente in tale qualità e laddove richiede che i debiti siano estranei all’attività di impresa. I giudici aggiungono poi una ulteriore annotazione. Il debito è, per sua natura, un fatto pregresso, trattandosi di inadempimento ad una obbligazione pecuniaria, mentre la ristrutturazione del debito è un percorso che il debitore successivamente intraprende con il fine di fuoriuscire dalla situazione di sovraindebitamento, e da ciò consegue che, quando viene intrapresa la strada della ristrutturazione concorsuale del debito da parte del sovraindebitato, non è mai predicabile la valutazione al presente dei debiti, poiché essi, necessariamente e fisiologicamente, afferiscono al passato. Pertanto, il debitore, per essere abilitato a percorrere uno degli istituti riservati al consumatore, quale il piano di ristrutturazione, deve documentare debiti, tutti, di natura consumeristica, essendogli, al contrario, preclusa tale via allorché i debiti siano di natura diversa. (Ordinanza del 20 aprile 2023 del Tribunale di Ivrea)