Niente risarcimento per la revoca da presidente della società del Comune: decisiva la mancata accettazione della nomina
I giudici ritengono fondamentale un dettaglio: non si era perfezionata la nomina a presidente del consiglio di amministrazione della società con l’accettazione dell’incarico, secondo il modello contrattuale privatistico

Niente risarcimento per il virtuale presidente della società del Comune se si appura che egli non ha mai accettato ufficialmente la nomina. Legittima, quindi, e non contestabile, la successiva revoca. Nello specifico, il presidente virtuale ha agito sia contro il Comune che contro la società chiedendo il risarcimento dei danni derivatigli, a suo dire, dalla nomina a presidente del consiglio di amministrazione della società e dalla illegittimità della revoca di tale nomina. Per i giudici, però, non si può ignorare un dettaglio fondamentale: si è appurato che non si era perfezionata la nomina a presidente del consiglio di amministrazione della società con l’accettazione dell’incarico, secondo il modello contrattuale privatistico. Per chiarezza viene poi ribadito che il rapporto di amministrazione rientra a pieno titolo in ambito privatistico, in quanto la nomina e la revoca di amministratori e sindaci delle società a partecipazione pubblica da parte dell'ente pubblico debbono essere ascritte agli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzazione del modello societario e restano perciò interamente assoggettate alle regole del diritto privato commerciale proprie del modello recepito, senza essere riconducibili all'esercizio di alcun pubblico potere. (Ordinanza 11375 del 2 maggio 2023 della Corte di Cassazione)