Niente risarcimento per la revoca da presidente della società del Comune: decisiva la mancata accettazione della nomina

I giudici ritengono fondamentale un dettaglio: non si era perfezionata la nomina a presidente del consiglio di amministrazione della società con l’accettazione dell’incarico, secondo il modello contrattuale privatistico

Niente risarcimento per la revoca da presidente della società del Comune: decisiva la mancata accettazione della nomina

Niente risarcimento per il virtuale presidente della società del Comune se si appura che egli non ha mai accettato ufficialmente la nomina. Legittima, quindi, e non contestabile, la successiva revoca. Nello specifico, il presidente virtuale ha agito sia contro il Comune che contro la società chiedendo il risarcimento dei danni derivatigli, a suo dire, dalla nomina a presidente del consiglio di amministrazione della società e dalla illegittimità della revoca di tale nomina. Per i giudici, però, non si può ignorare un dettaglio fondamentale: si è appurato che non si era perfezionata la nomina a presidente del consiglio di amministrazione della società con l’accettazione dell’incarico, secondo il modello contrattuale privatistico. Per chiarezza viene poi ribadito che il rapporto di amministrazione rientra a pieno titolo in ambito privatistico, in quanto la nomina e la revoca di amministratori e sindaci delle società a partecipazione pubblica da parte dell'ente pubblico debbono essere ascritte agli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzazione del modello societario e restano perciò interamente assoggettate alle regole del diritto privato commerciale proprie del modello recepito, senza essere riconducibili all'esercizio di alcun pubblico potere. (Ordinanza 11375 del 2 maggio 2023 della Corte di Cassazione)  

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