Niente passi indietro dopo la revoca giudiziale dell’amministratore
Stoppato l’ex amministratore che ha riavuto l’incarico come legale rappresentante di una società

Definitiva e valevole per sempre la revoca giudiziale dell’amministratore di Condominio. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a esaminare il caso concernente un amministratore che, già in passato revocato dal giudice, era riuscito a riavere l’incarico, questa volta, però, in veste di legale rappresentante della società formalmente scelta dall’assemblea come nuovo amministratore. I giudici riconoscono che la norma consente di nominare, quale amministratore condominiale, una società, e, in questo caso, i requisiti stabiliti dalla legge per ricoprire questo incarico devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei Condomini a favore dei quali la società presta i servizi. Però, osservano i giudici, nel caso in cui l’assemblea nomina come amministratore della compagine una società unipersonale il cui unico socio e legale rappresentante è il precedente amministratore già revocato giudizialmente, si incorre in una violazione della norma secondo cui l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria. Ciò perché l’incapacità a ricoprire nuovamente l’incarico non ha una scadenza, e perciò essa deve intendersi a tempo indeterminato. E, di sicuro, neanche l’interregno di un altro amministratore (nella specie, del coniuge del soggetto revocato), quindi, non sana la posizione del vecchio amministratore che è stato revocato dal giudice e al quale è pertanto interdetta a vita la rinomina nella stessa compagine. (Sentenza del 25 agosto 2022 del Tribunale di Trieste)