Niente nullità contrattuale anche se il veicolo acquistato è differente dal modello omologato
Plausibile, invece, avanzare una richiesta di risoluzione del contratto di acquisto del veicolo

Esclusa la nullità contrattuale anche se il veicolo – un semirimorchio – acquistato è risultato differente dal modello omologato dal Ministero dei Trasporti. Respinta la richiesta avanzata da una ditta insoddisfatta del semirimorchio comprato che non solo presentava alcune difformità rispetto al modello omologato dal Ministero e ha riportato cedimenti strutturali che ne hanno reso impossibile sia la circolazione che la vendita. Respinta la tesi difensiva proposta dal legale che ha rappresentato la ditta, mirata a sostenere sia illogico respingere la domanda di nullità del contratto solo perché non è stata fornita la prova che l’omologazione del semirimorchio fosse stata rilasciata in conformità a false certificazioni della società produttrice o che i controlli amministrativi fossero stati carenti o poco oculati. I giudici ritengono palese l’errore compiuto dalla ditta che punta a mettere in discussione la validità del contratto di acquisto del veicolo. Difatti, la ditta, insoddisfatta del veicolo, pretende di inquadrare come nullità del contratto le accertate difformità della macchina rispetto all’omologazione rilasciata al prototipo, fattispecie che, invece, osservano i giudici, è sussumibile nell’aliud pro alio cui consegue la risoluzione del contratto ma non la declaratoria di nullità del contratto. (Ordinanza 24175 del 4 agosto 2022 della Corte di Cassazione)