Niente esdebitazione senza possibilità di formulare un giudizio di adeguatezza della assunzione del debito
I giudici ribadiscono che l’elemento soggettivo ancora richiesto dal Codice della crisi d’impresa è rappresentato dal requisito soggettivo della meritevolezza

In materia di esdebitazione di diritto del sovraindebitato, l’elemento soggettivo che è ancora richiesto dal ‘Codice della crisi d’impresa’ è rappresentato dal requisito soggettivo della meritevolezza, la cui valutazione, postulando che il giudice sia messo in condizione di giudicare concretamente l’adeguatezza dell’assunzione del debito rispetto al reddito o alle risorse facenti capo al debitore, è interdetta ogni qualvolta, da un lato, manchi la documentazione utile a far luce sul mutuo e sui successivi finanziamenti alla base della genesi del sovraindebitamento, e, dall’altro lato, venga in evidenza una relazione particolareggiata priva di autonomia rispetto al ricorso e carente di approfondimento. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è stata negata l’ipotesi della esdebitazione. Ciò perché la situazione debitoria va fatta risalire, secondo i termini del ricorso, al 2007: in tale anno, difatti, i due coniugi, ad oggi separati legalmente, decidevano di accendere due mutui, uno ciascuno, ipotecari per l’acquisto di un appezzamento adiacente alla loro abitazione. Si ignora, però, osservano i giudici, la rata del mutuo, la scadenza delle rate, la consistenza del bene dato in garanzia, e si ignora soprattutto quale fosse il reddito del soggetto che ha chiesto l’esdebitazione - reddito verosimilmente pari a zero perché poi il soggetto ha trovato una occupazione nel 2008 - al momento della contrazione del prestito. Di conseguenza, non è possibile formulare alcun giudizio di adeguatezza della assunzione del debito al momento della assunzione stessa rispetto al reddito o alle risorse facenti capo al soggetto debitore. (Decreto del 29 marzo 2023 del Tribunale di Ferrara)