Niente disdetta del contratto di locazione a fronte delle precarie condizioni igienico-sanitarie del locale

Inutile, checché ne dica il proprietario, il riferimento alle lamentele di alcuni condòmini per sgradevoli odori provenienti dal locale

Niente disdetta del contratto di locazione a fronte delle precarie condizioni igienico-sanitarie del locale

Le lamentele di alcuni condòmini per le – presunte – precarie condizioni igienico-sanitarie del locale – adibito ad uso non abitativo – dato in locazione non bastano a legittimare la disdetta del contratto da parte del proprietario. Nel caso preso in esame dai giudici il proprietario del locale ha sottolineato che sin dall’inizio della locazione erano pervenute lamentele da parte di alcuni condòmini dell’edificio in cui è ubicato il locale, lamentele centrate sulle pessime condizioni igienico-sanitarie del locale, da cui, sempre secondo i condòmini, provenivano sgradevoli odori di muffa e di rifiuti, tanto da costringere l’amministratore dello stabile a sollecitare una adeguata pulizia del locale. Chiara la posizione del proprietario del locale: con tali azioni il conduttore ha violato le pattuizioni contrattuali aventi ad oggetto l’obbligo di mantenimento e funzionamento del locale, pena la risoluzione del contratto, con conseguente diritto del locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Di parere contrario, però, i giudici, i quali sanciscono che gli inadempimenti contrattuali contestati al conduttore non sono tali da legittimare il proprietario ad avvalersi della clausola risolutiva, la quale risulta specificatamente pattuita solo per l’inadempimento all’obbligazione di pagare il canone di locazione, mentre per gli altri patti contrattuali è assolutamente generica e, come tale, affetta da nullità. (Sentenza del 23 febbraio 2023 del Tribunale di Firenze)  

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