Niente conferma come liquidatore se manca l’iscrizione nell’albo dei soggetti che possono gestire le procedure previste dal Codice della crisi d’impresa
Riferimento decisivo al disposto con cui il Codice della crisi d’impresa prevede l’istituzione dell’albo nazionale dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’

Niente conferma come liquidatore per il soggetto che ha svolto la funzione di organismo di composizione della crisi da indebitamento se non risulta iscritto nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’. Questo il chiarimento fornito dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza relativa all’apertura di una liquidazione controllata dei beni di un debitore persona fisica ed oramai ex imprenditore. Per quanto concerne il dettaglio relativo alla nomina del liquidatore, i giudici precisano che il criterio che prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, la conferma del soggetto che ha svolto la funzione di organismo di composizione della crisi, deve essere coordinato con il disposto con cui il ‘Codice della crisi d’impresa’ prevede l’istituzione dell’albo nazionale dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’. Pertanto, non può essere confermato colui che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi ma non risulta iscritto al predetto albo. E tale dettaglio costituisce giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto iscritto all’elenco indicato nel decreto numero 202 del 2014 del Ministero della Giustizia. (Sentenza dell’11 maggio 2023 del Tribunale di Torino) Â