Neo asportato ma manca il successivo esame istologico: niente risarcimento per la morte della paziente

Respinta l’istanza avanzata dal vedovo. È da escludere che l’omessa corretta diagnosi abbia cagionato alla donna la perdita della chance di prolungare la propria vita

Neo asportato ma manca il successivo esame istologico: niente risarcimento per la morte della paziente

Niente risarcimento per il vedovo (e padre di due figli) che ha visto la moglie morire per un melanoma dopo che le era stato asportato un neo-sanguinante non sottoposto ad esame istologico. Chiara la tesi proposta dall’uomo e mirata a sottolineare la colpevolezza del medico. A fronte del decesso della moglie, avvenuto a causa di un melanoma maligno, esso è causalmente riconducibile alla negligente condotta del medico che, dopo aver asportato – in assenza di consenso – un neo sanguinante sulla spalla sinistra della donna, aveva omesso di sottoporre tale reperto ad esame istologico, causando in tal modo, secondo l’uomo, un ritardo nella diagnosi della malattia. Per i giudici, però, non vi è la prova provata del nesso di causalità tra la condotta attribuita al medico e la probabilità di ottenere, da parte della donna, un risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno. Detto in maniera più chiara: è da escludere che l’omessa corretta diagnosi abbia cagionato alla donna la perdita della chance di prolungare la propria vita. Ciò perché è risultato più probabile che il neo asportato non fosse il melanoma che aveva originato la patologia oncologica comparsa nella donna, e che in ogni caso, se pure fosse stato un melanoma, non esistevano, all’epoca dei fatti, cure in grado di offrire chance di maggiore sopravvivenza, anche per un melanoma ai primi stadi. (Ordinanza 9889 del 13 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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