Mutuo indicizzato all’Euribor frutto di un’intesa anticoncorrenziale: nulla la clausola di interessi

La nullità dell’intesa antitrust a monte comporta la nullità della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale

Mutuo indicizzato all’Euribor frutto di un’intesa anticoncorrenziale: nulla la clausola di interessi

Nulla la clausola di interessi del mutuo indicizzato all’Euribor se frutto di una intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione dell’Euribor. Ciò alla luce della illegittimità, a monte, del tasso Euribor fissato nel periodo settembre 2005 - maggio 2008 e oggetto della manipolazione realizzata da un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati, come accertato nel dicembre del 2013 dalla Commissione Antitrust Europea. Da questi elementi i giudici traggono conseguenze precise: la nullità del tasso Euribor nel periodo indicato è utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, cliente legittimato perciò ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata. In sostanza, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor. Irrilevante, chiariscono i giudici, il fatto che il contratto è stato stipulato antecedentemente alla accertata condotta anticoncorrenziale e il fatto che la banca non ha preso parte al cartello sanzionato dall’autorità antitrust. (Sentenza dell’8 settembre 2022 della Corte d’Appello di Cagliari)

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