Mutuo fondiario: contratto valido anche se è violato il limite di finanziabilità

I giudici sottolineano che il limite di finanziabilità, in tema di mutuo fondiario, non è elemento essenziale del contenuto del contratto

Mutuo fondiario: contratto valido anche se è violato il limite di finanziabilità

Nessuna nullità del contratto di mutuo fondiario (e della connessa fideiussione) se è violato il limite di finanziabilità, limite che, chiariscono i giudici, non risponde a un interesse pubblico superiore. Decisivo e chiarificatore il richiamo al principio secondo cui il limite di finanziabilità, in tema di mutuo fondiario, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, poiché la norma che lo pone non determina il contenuto del contratto, né è posta a presidio della validità di esso, ma è elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale. Non è, inoltre, norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della vigilanza prudenziale – la violazione della quale, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che s’intende proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Inoltre, non è possibile riqualificare il contratto, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, e ciò perché quella contestazione implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. (Ordinanza 1748 del 20 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)

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