Mutui immobiliari: scorretta la banca che non è chiara sugli interessi di preammortamento tecnico

Riflettori puntati sul lasso di tempo che intercorre tra la data della stipula o dell’erogazione del mutuo e la data di inizio del pagamento del piano di rimborso. La durata di questo arco temporale e il tasso applicato comportano una spesa a carico del consumatore tanto maggiore quanto più è lungo il periodo ed elevato il costo applicato

Mutui immobiliari: scorretta la banca che non è chiara sugli interessi di preammortamento tecnico

Istituto di credito nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per avere fornito ai consumatori informazioni poco chiare sulle modalità di conteggio degli interessi di preammortamento tecnico e sulla durata del periodo in cui maturano quegli stessi interessi. Per l’Autorità il quadro è chiaro ed è sacrosanto parlare di pratiche commerciali scorrette. Intanto, però, la banca ha assunto precisi impegni per superare criticità nella vendita di mutui immobiliari. In sostanza, l’Autorità ha esaminato le politiche della banca in merito alla modalità di conteggio degli interessi di preammortamento tecnico e della durata del periodo in cui questi maturano, modalità che avrebbero potuto impedire una chiara informativa e quindi una scelta consapevole da parte del cliente mutuatario. Si tratta di una tematica connessa alla erogazione del mutuo particolarmente rilevante, in termini di costi a carico del consumatore, perché riguarda il periodo di preammortamento tecnico ovvero il lasso di tempo che intercorre tra la data della stipula o dell’erogazione del mutuo e la data di inizio del pagamento del piano di rimborso. La durata di questo arco temporale e il tasso applicato comportano una spesa a carico del consumatore tanto maggiore quanto più è lungo il periodo ed elevato il costo applicato. La prassi adottata dalla banca nei mutui immobiliari prevedeva che il periodo di preammortamento tecnico fosse pari ad almeno 31 giorni e durasse fino a due mesi. Inoltre, l’istituto di credito applicava un tasso di interesse di preammortamento significativamente più elevato di quello applicato nel piano di rimborso del mutuo, con il rischio che i consumatori potessero vedersi addebitati ingenti importi a titolo di interessi di preammortamento tecnico, rendendosene conto soltanto a ridosso della stipula del contratto e cioè quando la banca inviava i conteggi di erogazione e la bozza definitiva del contratto di mutuo allegati all’offerta vincolante. (Provvedimento del 5 luglio 2022 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

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