Morte sul lavoro: illogico negare il risarcimento ai familiari dell’operaio che era capo-squadra e preposto alla sicurezza di turno in cantiere
Respinta la tesi che il lavoratore fosse venuto meno ai suoi conseguenti doveri, correlati alla propria posizione di garante, di adottare e far adottare da parte degli operai a lui sottoposti le previste procedure di sicurezza

Illogico negare il risarcimento ai familiari dell’operaio morto in cantiere richiamando la circostanza che il lavoratore risultava essere in concreto sia ‘capo squadra’ sia preposto alla sicurezza di turno in cantiere e la circostanza che egli fosse venuto meno ai suoi conseguenti doveri, correlati alla propria posizione di garante, di adottare e far adottare da parte degli operai a lui sottoposti le previste procedure di sicurezza. Erroneo, aggiungono i giudici, sostenere che la sopravvenuta inadeguatezza delle misure di prevenzione non possa ritenersi correlata ad una violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro e sui suoi delegati, essendo nella fattispecie stata diretta conseguenza di un imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive rispetto a quelle previste nel piano operativo di sicurezza, come tale ricadente nella esclusiva sfera di responsabilità dello stesso preposto alla sicurezza. Di conseguenza, è erronea anche l'affermazione secondo cui l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive sarebbe sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella esclusiva sfera di responsabilità dello stesso preposto alla sicurezza in quanto il mero imprevisto mutamento non si connota del necessario carattere di abnormità e imprevedibilità della condotta del lavoratore tale da interrompere il nesso causale. (Sentenza 4980 del 16 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)