Misure protettive del patrimonio: efficaci fino alla data indicata nel provvedimento di concessione

Possibile che la richiesta di concessione delle misure protettive sia avanzata anche in un momento successivo rispetto a quello iniziale, onde consentire al proponente di avvantaggiarsene in caso di effettiva necessità e anche se esse, nelle more del procedimento, siano venute a cessare

Misure protettive del patrimonio: efficaci fino alla data indicata nel provvedimento di concessione

L’efficacia delle misure protettive, una volta concesse, permane sino alla data indicata nel provvedimento di concessione e non sino al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione. Ciò soprattutto tenendo presente che le misure protettive hanno carattere necessariamente temporaneo e che la normativa si limita a indicare il momento oltre il quale le misure protettive (già in essere) perdono in ogni caso efficacia. Di conseguenza, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, deve ritenersi consentito che la richiesta di concessione delle misure protettive possa essere avanzata anche in un momento successivo rispetto a quello iniziale, onde consentire al proponente di avvantaggiarsene in caso di effettiva necessità e anche se esse, nelle more del procedimento, siano venute a cessare. Inoltre, può essere prorogata l’efficacia delle misure protettive ove si siano avuti significativi progressi nel piano di ristrutturazione. Ad esempio, come nel caso preso in esame dai giudici, può essere valorizzato il fatto che è stata depositata la proposta concordataria e che, nel frattempo, è stata alienata una parte del patrimonio societario. (Decreto del 16 maggio 2023 del Tribunale di Mantova)  

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