Mero rinvio della vendita del bene del creditore: niente sospensione del processo esecutivo

Per i giudici non vi sono dubbi: l’esigenza di tutelare l’affidamento degli offerenti impone di interpretare la disposizione come riferita ad un semplice differimento delle medesime operazioni di vendita

Mero rinvio della vendita del bene del creditore: niente sospensione del processo esecutivo

È inammissibile l’istanza di sospensione del processo esecutivo a fronte del mero rinvio della vendita disposto con il consenso dei creditori e dei soggetti offerenti che abbiano prestato cauzione. Ciò perché l’esigenza di tutelare l’affidamento degli offerenti impone, precisano i giudici, di interpretare la disposizione come riferita ad un semplice differimento delle medesime operazioni di vendita e, in particolare, di quelle relative alla delibazione delle offerte ed all’eventuale gara tra gli offerenti destinata a svolgersi alla presenza del professionista delegato. I giudici precisano poi che, normativa alla mano, essendo rinviato soltanto lo svolgimento della gara tra gli offerenti o essendo posticipata la delibazione sull’unica offerta, così come non si riaprono i termini per la presentazione di nuove offerte, analogamente non si riaprono i termini già spirati, con la maturazione della consequenziale preclusione processuale, per la presentazione dell’istanza di sospensione del processo esecutivo. Tale istanza deve essere presentata entro e non oltre venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte, e, quindi, una volta che quel termine è scaduto e che rispetto a quella vendita non possono più essere presentate nuove offerte (essendo stato soltanto rinviato il giorno della gara), neppure possono essere presentate nuove istanze di sospensione concordata del processo esecutivo. (Ordinanza del 6 aprile 2023 del Tribunale di Verona)  

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