Mancato pagamento per la fornitura di mobilio: il valore esclude la prescrizione del credito

Valido il decreto ingiuntivo azionato dal commerciante a distanza di dodici anni dalla consegna della merce

Mancato pagamento per la fornitura di mobilio: il valore esclude la prescrizione del credito

Niente prescrizione del credito rappresentato dall’ancora non avvenuto pagamento, da parte del compratore, per una fornitura di mobilio. Assolutamente valido, quindi, il decreto ingiuntivo azionato dal commerciante a distanza di ben dodici anni dalla consegna della merce. I giudici ricordano che la prescrizione presuntiva del credito riguarda alienazioni, a titolo oneroso e al minuto, di beni di largo e generalizzato consumo personale. Impossibile, quindi, applicarla al caso preso in esame, poiché il valore complessivo – ben 26.000 euro – della fornitura di mobilio non consente di catalogare i prodotti oggetto del contratto come beni di largo consumo. Peraltro, non vi è alcuna prova che il pagamento sia avvenuto integralmente al momento della consegna dei mobili. Ciò consente di presumere che tra compratore e commerciante fosse intervenuto all’epoca un accordo per la rateizzazione del debito, e anche questo dettaglio, osservano i giudici, porta a ritenere non applicabile il regime della prescrizione presuntiva invocato dal debitore. (Ordinanza 38591 del 6 dicembre 2021 della Cassazione)

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