Mala gestio, ex amministratore colpevole anche se i bilanci non sono stati impugnati
L’approvazione del rendiconto non esclude la responsabilità dell’amministratore, che può comunque essere chiamato in causa dal condominio per presunte sue responsabilità contrattuali

Colpevole l’ex amministratore accusato di mala gestio anche se non sono stati tempestivamente impugnati i bilanci da cui emergono le irregolarità lamentate dal condominio. Consequenziale, quindi, la sua condanna a provvedere al risarcimento dei danni arrecati durante la gestione dello stabile. I giudici chiariscono che l’approvazione del rendiconto non esclude la responsabilità dell’amministratore, che può comunque essere chiamato in causa dal condominio per presunte sue responsabilità contrattuali. E ragionando sempre in questa ottica viene aggiunto che è irrilevante l’omessa tempestiva impugnazione dei rendiconti: questa mancata azione da parte del condominio non può impedirgli di agire successivamente contro l’amministratore. In sostanza, la definitività del bilancio consuntivo, conseguente allo spirare dei termini previsti dal Codice Civile per l’impugnazione da pare dei condòmini, non può precludere eventuali ulteriori contestazioni e non può, ovviamente, legittimare definitivamente l’attività gestoria svolta dall’amministratore. Su questo punto i giudici sono netti: è impensabile che qualsiasi maggioranza, ma anche il voto unanime dell’assemblea condominiale, possa trasformare in lecito un atto gestorio illecito dell’amministratore. Di conseguenza, è possibile un’azione di responsabilità contro l’amministratore, pur se in epoca successiva all’approvazione del bilancio consuntivo. (Sentenza del 7 marzo 2022 del Tribunale di Roma)