L’utilizzo prevalente del cortile non autorizza il condòmino a chiuderlo con un cancello
Fondamentale il riferimento alla presunzione di condominialità del cortile, presunzione che non può essere superata dal fatto che a quello spazio si acceda solo dall'appartamento di un condòmino o dal fatto che quest’ultimo vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità immobiliare, poiché l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale

Censurato il singolo condòmino che chiude con un cancello il cortile dello stabile e lo trasforma in un bene esclusivo. I giudici chiariscono che è irrilevante il fatto che il cortile sia utilizzato in maniera prevalente dal condòmino che ha per questo pensato bene di chiudere quello spazio con un cancello e riservarlo esclusivamente a sé. I giudici richiamano quanto stabilito dal Codice Civile, e cioè che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari, anche se aventi diritto a godimento periodico, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, nonché i cortili, il cavedio, la chiostrina o il ‘pozzo luce’, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendo detti beni destinati prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari. Tale presunzione di condominialità non può essere superata, precisano i giudici, dal fatto che al cortile si acceda solo dall'appartamento di un condòmino o dal fatto che quest’ultimo vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità immobiliare, poiché l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale. (Sentenza del 9 marzo 2023 del Tribunale di Teramo)